APPROFONDIMENTO LEGGE 14/01/2013 n.4
La Professione dell’Arteterapeuta,del Coach,dell’Istruttore di Mindfulness e del Naturopata Olistico,fanno parte delle Professioni non organizzate in ordini o collegi,in base alle direttive della Legge del 14 Gennaio 2013 n.4.
Tale Legge ne riconosce l’esercizio come “libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista“.
La Legge 14 gennaio 2013 n.4,offre inoltre, la possibilità,ma non l’obbligo,per le Professioni non regolamentate, di aderire ad eventuali Associazioni di Categoria (Art. 2) come anche di optare per un’autoregolamentazione volontaria e qualificazione dell’attività in base alla normativa tecnica UNI (Art. 6).
Al comma 2 dell’articolo 7 si specifica tuttavia che le eventuali attestazioni di iscrizione ad un’associazione di categoria o certificazioni relative alla conformità alla norma tecnica UNI “non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”,ovvero non sono obbligatorie per coloro che desiderino lavorare,nel campo delle Scienze del Benessere Psico-fisico.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012,sulla normazione Europea,per “norma” si intende “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi“.
Le norme sono, in sintesi, citando il sito UNI Ente Italiano di Normazione, “documenti che specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe”.